Il “Conciliatore Bancario”: un nuovo servizio per la clientela

Fonte: Bancaforte La Rivista ABI sulla Sicurezza e l'Innovazione Tecnologica. Clic per maggiori informazioni., ABI, Febbraio 2007

di Giuseppe Tiracorrendo

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica ha mostrato un progressivo aumento di interesse nei confronti di tutti quei sistemi tendenti a risolvere le controversie in modo alternativo al ricorso alla magistratura. Tali sistemi, infatti, consentendo alle parti di porre fine ad una vertenza attraverso una procedura rapida ed economica, possono rappresentare una valida alternativa alla lentezza ed all’onerosità che caratterizza il processo civile in Italia. Un più diffuso ricorso a detti strumenti potrebbe anche comportare un benefico effetto deflattivo delle cause, quanto mai auspicato nell’attuale momento storico in cui continua a registrarsi la tendenza ad un progressivo incremento del contenzioso che finisce con l’appesantire ancora di più il sistema di amministrazione della giustizia.

Una maggiore conoscenza dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo ordinario, inoltre, potrebbe favorire un cambiamento della convinzione presente in parte dell’opinione pubblica, secondo la quale l’unico mezzo per ottenere giustizia è quello di rivolgersi al giudice. La diffusione di detti strumenti risponde altresì all’esigenza sempre più avvertita nella società di disporre di sistemi che consentano alle parti in lite di proseguire i propri rapporti contrattuali - cosa che non si verifica con il ricorso alla magistratura - raggiungendo una soddisfacente composizione dei rispettivi interessi.

L’utilizzo degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie è molto sviluppato all’estero. Sulla scia dell’esperienza positiva maturata nel continente americano, l’impiego dei sistemi di giustizia alternativa ha preso piede anche in Europa raggiungendo, in molti Paesi, il risultato di una sensibile riduzione del contenzioso giudiziario ed una conseguente diminuzione dei costi legali.

Consapevole della validità degli strumenti alternativi di giustizia, il sistema bancario - sin dal 1993 - ha promosso la sottoscrizione dell’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami e dell’Ombudsman – Giurì bancario.

Proseguendo nella medesima direzione e traendo spunto dall’introduzione nel nostro ordinamento degli “organismi di conciliazione” – previsti dalla disciplina sulla riforma del processo societario di cui al D. Lgs. n. 5/2003 – il sistema bancario ha ritenuto opportuno mettere a disposizione della clientela un’unica organizzazione finalizzata a gestire più strumenti, accomunati dall’obiettivo di raggiungere velocemente e con costi contenuti una soluzione alle controversie in materia finanziaria.

I primi dieci gruppi bancari italiani, quindi, hanno dato vita ad una nuova associazione denominata “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR”, con la quale si è perseguito l’obiettivo di costituire un unico soggetto specializzato, chiamato a gestire tre modalità di soluzione delle controversie, quali, in particolare, la conciliazione, l’arbitrato e l’Ombudsman – Giurì Bancario. La struttura dell’Associazione è centralizzata presso la sede ubicata a Roma, ma per l’attività di conciliazione la stessa si avvale di una rete di conciliatori che sta progressivamente raggiungendo tutte le province italiane, al fine di assicurare una copertura dell’intero territorio nazionale.

Tra i servizi che il Conciliatore Bancario può offrire alla clientela, quello maggiormente innovativo è rappresentato dalla conciliazione, che non dà luogo ad un giudizio, ma consiste in una procedura finalizzata al tentativo di far pervenire le parti ad un accordo su una controversia. Il termine “conciliazione” accomuna, in realtà, fattispecie diverse. Accanto alla conciliazione di tipo “informale”, ossia non disciplinata da una specifica normativa (nella quale le parti pervengono ad una mera transazione), esiste la conciliazione in senso “tecnico”, ossia quella introdotta dal nuovo processo societario. Il Conciliatore Bancario può gestire quest’ultima procedura avendo ottenuto l’iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione tenuto, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, dal Ministero della Giustizia.

La peculiarità di tale conciliazione – che la contraddistingue sostanzialmente da quella “informale” – consiste nel fatto che le parti sono assistite da un conciliatore indipendente (che è un professore universitario, un professionista o un magistrato in quiescenza) che ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo in un tempo contenuto (entro 60 giorni lavorativi).

La conciliazione “tecnica” presenta, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:

a) trova applicazione per le controversie di tipo bancario, finanziario e societario, qualsiasi valore esse rivestano (non sono previsti importi minimi o massimi);
b) produce particolari effetti giuridici (il verbale di conciliazione, una volta omologato, è un titolo esecutivo; si interrompono – per la durata della procedura – i termini relativi alla prescrizione e decadenza);
c) beneficia di agevolazioni fiscali (tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di 25.000 euro).

Il Conciliatore Bancario, inoltre, mette a disposizione della clientela anche un servizio di arbitrato che può essere richiesto sia per le ipotesi in cui fosse già contrattualmente previsto il ricorso a tale strumento, sia negli altri casi in cui le parti decidano di attivare la procedura arbitrale, ad esempio a seguito di una conciliazione conclusa senza accordo.