Dall'Ufficio Reclami al Conciliatore BancarioFinanziario

Fin dall’inizio degli anni ’90 le banche hanno puntato ad offrire ai clienti la possibilità di risolvere rapidamente le controversie. L’obiettivo è sempre stato quello di trovare una facile strada per trasformare e superare velocemente un momento di mancato accordo. Di qui la nascita dell’Ufficio reclami, sorto in ogni banca per garantire una prima verifica della questione. Nel 1993 nasce l’Ombudsman – Giurì bancario per assicurare un giudice di appello, cui rivolgersi gratuitamente contro le decisioni dell’Ufficio reclami della banca che non siano ritenute soddisfacenti. Gli ultimi anni vedono un generale e costante rafforzamento della giustizia alternativa. Seguendo questa prospettiva nasce il “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR” (Alternative Dispute Resolution), cui – oltre all’Ombudsman - viene affidato anche il compito di attivare procedure per l’arbitrato e di operare come “organismo di conciliazione”. La riforma del processo societario del 2003, infatti, ha stabilito che gli “organismi di conciliazione” costituiti da enti pubblici o da privati - che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia - possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. L’elemento di maggior rilievo di questo particolare tipo di conciliazione è che l’accordo raggiunto può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell’accordo si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali e particolari effetti giuridici.

Il Conciliatore BancarioFinanziario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5