Conciliatore BancarioFinanziario

Indennità di mediazione

L’indennità da corrispondere all’Organismo per il primo incontro comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, come indicato nelle tabelle sottoriportate:

 

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA).

TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE

CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA[1]:

 

SPESE DI AVVIO:

 

Avvio1.jpg

 

SPESE DI MEDIAZIONE:

 

Mediazione1.jpg

 

MEDIAZIONE VOLONTARIA.

TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE

CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

SPESE DI AVVIO:

 

Volontaria1.jpg 

 SPESE DI MEDIAZIONE:

 

Mediazione2.jpg 

 

  • Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi sopra riportati quali spese di avvio e spese di mediazione rapportati allo scaglione di riferimento.

 

EVENTUALI ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

 

  • Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del dieci per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
  • Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del venticinque per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
  • Quando il procedimento prosegue in incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 3 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.

 

Tabella_A.jpg

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione, i cui importi sono indicati nelle tabelle riportate di seguito (a seconda della natura “obbligatoria” o “volontaria” della mediazione), deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione, pena l’improcedibilità della stessa, effettuando un versamento sul c/c intestato a: Conciliatore BancarioFinanziario, n. 000400857279 presso UniCredit SpA, Agenzia: ROMA TORRE   ARGENTINA;   cod.   ABI:   02008;   CAB:   05205;   CIN:   Q;   Iban: IT29Q0200805205000400857279; BIC SWIFT UNCRITM1B60. Nella causale del pagamento si prega di inserire le parti della mediazione. Il documento (anche in copia) comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione deve essere allegato al modello di domanda.

Gli eventuali aumenti delle spese di mediazione devono essere corrisposti al termine del procedimento; il pagamento di tutte le indennità di mediazione è condizione per il rilascio del verbale.

 

[1]Gli importi indicati in questa tabella sono già stati ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.